(Convenzione-art. 35)
                              Art. 35. 
 
  1.  Il  Comitato  ha  competenza  esclusivamente  sulle  sparizioni
forzate che  hanno  avuto  inizio  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione. 
  2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione  dopo  la
sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato  nei  riguardi  del
Comitato si riferiscono esclusivamente alle  sparizioni  forzate  che
hanno  avuto  inizio  dopo  l'entrata  in   vigore   della   presente
Convenzione nei riguardi di detto Stato.