Art. 35. 1. Il Comitato ha competenza esclusivamente sulle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei riguardi del Comitato si riferiscono esclusivamente alle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di detto Stato.