(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Capitale autorizzato 
 
  (1) Il  capitale  sociale  autorizzato  della  Banca  e'  di  cento
miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000$), suddiviso in  un
milione (1.000.000)  di  azioni  del  valore  nominale  di  centomila
dollari   (100.000$)   l'una,   che   possono   essere   sottoscritte
esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5. 
  (2) Il capitale sociale autorizzato iniziale e' suddiviso in azioni
versate e azioni a chiamata. Il  valore  nominale  complessivo  delle
azioni da versare e' di venti miliardi di dollari (20.000.000.000$) e
quello delle azioni a chiamata e'  di  ottanta  miliardi  di  dollari
(80.000.000.000$). 
  (3)  Il  capitale  sociale  autorizzato  della  Banca  puo'  essere
aumentato dal Consiglio dei  Governatori  mediante  una  votazione  a
Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonche' secondo le
modalita' e alle condizioni che esso ritiene  opportune,  incluso  il
rapporto tra azioni versate e a chiamata. 
  (4) Ai sensi del  presente  Accordo,  il  termine  «dollaro»  e  il
simbolo «$» si riferiscono alla valuta di pagamento  ufficiale  degli
Stati Uniti d'America.