Art. 4. Capitale autorizzato (1) Il capitale sociale autorizzato della Banca e' di cento miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000$), suddiviso in un milione (1.000.000) di azioni del valore nominale di centomila dollari (100.000$) l'una, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5. (2) Il capitale sociale autorizzato iniziale e' suddiviso in azioni versate e azioni a chiamata. Il valore nominale complessivo delle azioni da versare e' di venti miliardi di dollari (20.000.000.000$) e quello delle azioni a chiamata e' di ottanta miliardi di dollari (80.000.000.000$). (3) Il capitale sociale autorizzato della Banca puo' essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonche' secondo le modalita' e alle condizioni che esso ritiene opportune, incluso il rapporto tra azioni versate e a chiamata. (4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferiscono alla valuta di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d'America.