Art. 5. Sottoscrizione di azioni (1) Ogni membro sottoscrive azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende azioni versate e azioni a chiamata in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 58 e' stabilito nell'allegato A. (2) Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 3 paragrafo 2 e' deciso dal Consiglio dei Governatori; non puo' tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (3) Il Consiglio dei Governatori puo', su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da tale membro, secondo le modalita' e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28; non puo' tuttavia essere autorizzato alcun aumento della quota che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro e' offerta un'opportunita' ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalita' e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva immediatamente prima dell'aumento. Nessun membro e' tenuto a sottoscrivere alcuna percentuale dell'aumento del capitale sociale.