(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
                   Pagamento delle sottoscrizioni 
 
  (1) Il pagamento dell'importo  del  capitale  sociale  della  Banca
versato, sottoscritto inizialmente da ogni  firmatario  del  presente
Accordo divenuto membro secondo l'articolo 58 avviene in  cinque  (5)
rate del venti (20) per cento l'una, fatto salvo quanto  previsto  al
paragrafo 5. La prima rata e' versata da  ogni  membro  entro  trenta
(30) giorni dall'entrata in vigore del presente  Accordo  oppure,  se
posteriore, entro la data di deposito del suo strumento di  ratifica,
accettazione o approvazione secondo l'articolo  58  paragrafo  1.  La
seconda rata scade un (1) anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza  di
ciascuna rata precedente. 
  (2) Ogni rata della sottoscrizione iniziale  del  capitale  sociale
iniziale  versato  e'  pagata  in  dollari  o  in   un'altra   valuta
convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo  5.  La  Banca
puo' convertire tali versamenti  in  dollari  in  qualsiasi  momento.
Tutti i diritti, compresi i diritti  di  voto,  acquisiti  in  virtu'
delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata per cui tali
versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono  sospesi  fino  a
quando la Banca non riceve l'intero importo. 
  (3) Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale sociale  a
chiamata della Banca e' richiesto  solo  se  e  quando  la  Banca  lo
ritiene necessario per  far  fronte  ai  suoi  impegni.  In  caso  di
chiamata, il versamento puo' essere  effettuato,  a  discrezione  del
membro, in dollari o nella valuta  necessaria  per  far  fronte  agli
impegni della Banca all'origine della chiamata. La  chiamata  per  le
sottoscrizioni non versate e' ripartita  uniformemente  su  tutte  le
azioni a chiamata. 
  (4) La Banca decide il  luogo  di  ogni  versamento  ai  sensi  del
presente articolo; fino all'assemblea inaugurale  del  Consiglio  dei
Governatori, la prima rata di  cui  al  paragrafo  1  va  versata  al
Governo della Repubblica Popolare Cinese in  qualita'  di  fiduciario
della Banca. 
  (5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente
paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai  paragrafi
1 e 2 come segue, a discrezione: 
    a) interamente in dollari o in un'altra valuta convertibile in un
massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l'una; la prima e
la seconda rata scadono come previsto al paragrafo  1,  mentre  dalla
terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo
l'entrata in vigore del presente Accordo; o 
    b) in parte in dollari o in un'altra  valuta  convertibile  e  in
parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni
rata,  nella  valuta  nazionale,  conformemente   al   programma   di
rateazione di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla  presente
lettera si applicano le seguenti disposizioni: 
    i) al momento della sottoscrizione di  cui  al  paragrafo  1,  il
membro  comunica  alla  Banca  la  percentuale  dei   versamenti   da
effettuare nella valuta nazionale; 
    ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo  il
presente  paragrafo  sara'  dell'importo  che  la   Banca   considera
equivalente al controvalore in dollari  della  rata  da  versare.  Il
versamento iniziale corrisponde a un importo  ritenuto  adeguato  dal
membro in base alle presenti disposizioni, ma e' soggetto a rettifica
entro novanta (90) giorni dalla data di  scadenza,  se  la  Banca  lo
ritiene necessario per raggiungere il controvalore in dollari di tale
versamento; 
    iii) se la Banca ritiene che il  controvalore  in  valuta  estera
della valuta nazionale sia  diminuito  in  misura  significativa,  il
membro le versa, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta
nazionale necessario per adeguare  il  controvalore  di  tale  valuta
detenuto dalla Banca in virtu' della sottoscrizione; 
    iv) se la Banca ritiene che  il  controvalore  in  valuta  estera
della valuta nazionale sia aumentato in misura  significativa,  versa
al membro, entro  un  termine  ragionevole,  l'importo  nella  valuta
nazionale necessario per adeguare  il  controvalore  di  tale  valuta
detenuto dalla Banca in virtu' della sottoscrizione; 
    v) la Banca puo' rinunciare ai suoi diritti al pagamento  di  cui
al numero iii  e  il  membro  puo'  rinunciare  ai  suoi  diritti  al
pagamento di cui al numero iv. 
  (6) La Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione
secondo il  paragrafo  5,  lettera  b,  titoli  di  credito  o  altre
obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da  esso
designato, invece dell'importo pagabile  nella  valuta  nazionale,  a
condizione che la  Banca  non  abbia  bisogno  di  tale  importo  per
effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito  o  obbligazioni
non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta,  devono
essere pagati alla Banca al valore nominale.