Art. 6. Pagamento delle sottoscrizioni (1) Il pagamento dell'importo del capitale sociale della Banca versato, sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l'articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l'una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata e' versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo oppure, se posteriore, entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l'articolo 58 paragrafo 1. La seconda rata scade un (1) anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza di ciascuna rata precedente. (2) Ogni rata della sottoscrizione iniziale del capitale sociale iniziale versato e' pagata in dollari o in un'altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca puo' convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtu' delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l'intero importo. (3) Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale sociale a chiamata della Banca e' richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per far fronte ai suoi impegni. In caso di chiamata, il versamento puo' essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per far fronte agli impegni della Banca all'origine della chiamata. La chiamata per le sottoscrizioni non versate e' ripartita uniformemente su tutte le azioni a chiamata. (4) La Banca decide il luogo di ogni versamento ai sensi del presente articolo; fino all'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata di cui al paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualita' di fiduciario della Banca. (5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione: a) interamente in dollari o in un'altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l'una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; o b) in parte in dollari o in un'altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale, conformemente al programma di rateazione di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni: i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti da effettuare nella valuta nazionale; ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo sara' dell'importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata da versare. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma e' soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore in dollari di tale versamento; iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtu' della sottoscrizione; iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtu' della sottoscrizione; v) la Banca puo' rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iii e il membro puo' rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iv. (6) La Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5, lettera b, titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, invece dell'importo pagabile nella valuta nazionale, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.