(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
                 Condizioni applicabili alle azioni 
 
  (1) Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono  emesse  al
valore  nominale.  Anche  le  altre  azioni  sono  emesse  al  valore
nominale, a meno che il Consiglio  dei  Governatori  non  decida,  in
circostanze  particolari,  mediante  una  votazione   a   Maggioranza
Speciale secondo l'articolo 28, di emetterle ad altre condizioni. 
  (2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno ne'
gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca. 
  (3) La responsabilita' dei membri derivante dalle quote e' limitata
alla parte non versata del prezzo di emissione. 
  (4) Nessun membro risponde degli obblighi  della  Banca  in  virtu'
della sua adesione.