(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
                          Risorse ordinarie 
 
  Ai sensi del presente Accordo,  l'espressione  «risorse  ordinarie»
della Banca comprende: 
    i) il capitale sociale autorizzato della  Banca,  composto  dalle
azioni versate  e  dalle  azioni  a  chiamata,  sottoscritto  secondo
l'articolo 5; 
    ii) i fondi raccolti dalla Banca in  virtu'  dei  poteri  di  cui
all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla
chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; 
    iii) i fondi risultanti  dal  rimborso  di  prestiti  o  garanzie
concessi con le risorse di cui ai numeri  i  e  ii  o  da  ricavi  su
partecipazioni azionarie e  altri  tipi  di  finanziamento  approvati
secondo l'articolo  11  paragrafo  2  (vi)  ed  effettuati  con  tali
risorse; 
    iv) i  redditi  risultanti  da  prestiti  concessi  con  i  fondi
menzionati sopra o da garanzie a cui  si  applicano  le  disposizioni
sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e 
    v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca  che  non
fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.