Art. 8. Risorse ordinarie Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende: i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5; ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtu' dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse; iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.