(Convenzione-art. 10)
 
  Articolo 10 - Operatori delle scommesse sportive 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni
privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella
fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando: 
    a	le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche  e
giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive; 
    b	l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o  comproprietario
di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la  manipolazione
di una competizione sportiva o l'abuso di informazioni privilegiate; 
    c	il coinvolgimento delle  parti  interessate  alla  competizione
nella  compilazione  delle  quotazioni  di  scommesse  relative  alle
competizioni alle quali prendono parte; 
    d	la possibilita', per qualsiasi operatore di scommesse  sportive
che  controlli  un  organizzatore  di  competizioni   o   una   parte
interessata alla competizione, o che ne sia controllato,  di  offrire
scommesse  sulla  competizione  alla  quale  tale  organizzatore   di
competizioni o parte interessata partecipa; 
  2	Ciascuna  Parte  incoraggia  i  suoi  operatori  delle  scommesse
sportive, e per loro  tramite  le  organizzazioni  internazionali  di
operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari  e
i dipendenti in merito alle  conseguenze  della  manipolazione  delle
competizioni  sportive  e  alla  relativa  attivita'  di   contrasto,
mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni. 
  3	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie ad obbligare gli  operatori  delle  scommesse  sportive  a
segnalare senza indugio  le  scommesse  irregolari  o  sospette  alle
autorita' di regolamentazione delle scommesse, alle  altre  autorita'
responsabili o alle piattaforme nazionali.