(Convenzione-art. 11)
 
  Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali 
 
  1	Al  fine  di  combattere  la  manipolazione  delle   competizioni
sportive ciascuna Parte esamina i mezzi  piu'  adeguati  per  lottare
contro gli operatori di  scommesse  sportive  illegali  e  prende  in
considerazione l'adozione di misure, in conformita' alla legislazione
applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: 
    a	la chiusura delle attivita'  degli  operatori  delle  scommesse
sportive illegali da remoto o  la  limitazione  diretta  o  indiretta
dell'accesso a tali operatori, e la chiusura  delle  attivita'  degli
operatori  delle  scommesse  sportive  illegali   aventi   sede   nel
territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; 
    b	il  blocco  dei  flussi  finanziari  tra  gli  operatori  delle
scommesse sportive illegali e i consumatori; 
    c	la  proibizione  della  pubblicita'   degli   operatori   delle
scommesse sportive illegali; 
    d	la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle
scommesse sportive illegali.