(Convenzione-art. 4)
 
  Articolo 4 - Coordinamento interno 
 
  1	Ciascuna Parte coordina le politiche e  le  azioni  di  tutte  le
autorita' pubbliche coinvolte nella lotta  alla  manipolazione  delle
competizioni sportive. 
  2	Ciascuna Parte, nell'ambito della sua  giurisdizione,  incoraggia
le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni  e  gli
operatori delle scommesse  sportive  a  cooperare  nella  lotta  alla
manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro
l'attuazione   delle   pertinenti   disposizioni    della    presente
Convenzione.