(Convenzione-art. 9)
 
  Articolo   9   -   	Misure   relative   alle   autorita'   per   la
regolamentazione delle scommesse o alle altre autorita' responsabili 
 
  1	Ciascuna Parte  identifica  una  o  piu'  autorita'  responsabili
incaricate, nell'ambito dell'ordinamento giuridico  della  Parte,  di
attuare  i  regolamenti  sulle  scommesse  sportive  e  applicare  le
pertinenti misure per combattere la manipolazione delle  competizioni
sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso: 
    a	lo scambio tempestivo  di  informazioni  con  altre  pertinenti
autorita' o piattaforme nazionali  in  merito  a  scommesse  sportive
illegali, irregolari o sospette e  alle  violazioni  dei  regolamenti
contemplati nella presente Convenzione  o  istituiti  in  conformita'
alla presente Convenzione; 
    b	la  limitazione  dell'offerta  di  scommesse  sportive,  previa
consultazione  con  le  organizzazioni  sportive  nazionali   e   gli
operatori delle scommesse  sportive,  in  particolare  escludendo  le
competizioni 
      -	riservate ai minori di 18 anni oppure 
      -	le cui  condizioni  organizzative  e/o  i  cui  risultati  in
termini sportivi sono inadeguati; 
    c	la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti
delle  scommesse  sportive  agli  organizzatori  di  competizioni   a
sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i  rischi  di
manipolazione sportiva nell'ambito della competizione; 
    d	il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive,  a  mezzi  di
pagamento che consentano la tracciabilita' dei flussi di  denaro  che
superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare
per quanto riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi; 
    e	meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni  sportive
e, se del caso, operatori delle scommesse sportive, per impedire alle
parti interessate alla competizione di  scommettere  su  competizioni
sportive che violano le pertinenti regole sportive o la  legislazione
applicabile; 
    f	la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale,  delle
scommesse sulle competizioni oggetto di una segnalazione. 
  2	Ciascuna Parte comunica  al  Segretario  generale  del  Consiglio
d'Europa  la  denominazione  e  l'indirizzo  dell'autorita'  o  delle
autorita' designate in applicazione  del  paragrafo  1  del  presente
articolo.