(Regolamento di marchiatura-art. 9)
                               Art. 9. 
                         Annullamento marchi 
 
    Sulle forme di terza categoria, unitamente  a  quelle  con  gravi
difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed  a
quelle che hanno subito correzioni tali da  compromettere  l'estetica
della  forma  e/o  la  qualita'  della  pasta  e/o   i   contrassegni
identificativi del mese, dell'anno di produzione  e  della  matricola
del caseificio, saranno asportati i marchi di origine sullo scalzo  a
cura  degli  addetti  del  Consorzio  o  le  stesse  dovranno  essere
consegnate ad una o piu' strutture  di  trasformazione  convenzionate
con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovra' conservare  la
documentazione prodotta  dalle  suddette  strutture  da  cui  risulti
l'avvenuto annullamento dei  marchi.  L'annullamento  dei  marchi  e'
effettuato  anche  per  le  forme  sulle   quali   non   sono   stati
correttamente applicati i marchi stessi.