(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
 
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
  a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana  e  comprende
qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale  considerata
come zona all'interno della quale l'Italia,  in  conformita'  con  la
propria legislazione e con il diritto internazionale puo'  esercitare
diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo  sfruttamento
delle risorse naturali del fondo e  del  sottosuolo  marini,  nonche'
delle acque sovrastanti; 
  b) il termine "Colombia" designa la Repubblica di Colombia e, usato
in  senso  geografico,  comprende  il   territorio   terrestre,   sia
continentale  che  insulare,  lo  spazio  aereo,  le  zone  marine  e
sottomarine, e altri elementi su cui la Colombia esercita la  propria
sovranita', i propri diritti sovrani o la  propria  giurisdizione  ai
sensi  della  Costituzione  colombiana  del  1991  e  della   propria
legislazione, e in conformita' con  il  diritto  internazionale,  ivi
compresi i trattati internazionali applicabili. 
  c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e   "l'altro   Stato
contraente"  designano,  a  seconda  del  contesto,  l'Italia  o   la
Colombia; 
  d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e
ogni altra associazione di persone; 
  c) il termine "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi   ente    considerato    persona    giuridica    ai    fini
dell'imposizione; 
  f) le espressioni "impresa di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
  g)  l'espressione  "traffico   internazionale"   indica   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile, ad eccezione del caso  in  cui  la  nave  o  l'aeromobile
operino esclusivamente tra localita' situate in uno Stato  contraente
e l'impresa che effettua l'attivita' di  trasporto  per  mezzo  della
nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato: 
  h) l'espressione "autorita' competente" designa: 
    (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    (ii) in  Colombia,  il  Ministro  delle  Finanze  e  del  Credito
Pubblico o suoi rappresentanti autorizzati; 
  i) il termine "nazionali" designa: 
    (i)  le  persone  fisiche  che  hanno  la   nazionalita'   o   la
cittadinanza di uno Stato contraente; 
    e 
    (ii) le persone giuridiche,  le  partnership  o  le  associazioni
costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno  Stato
contraente. 
  (j)  l'espressione  "fondo  pensione  riconosciuto"  di  uno  Stato
designa un'entita' o organismo costituito in detto  Stato  che  viene
trattato come  un  soggetto  separato  ai  sensi  della  legislazione
fiscale di detto Stato e: 
      (i)  che  e'  costituito  e  gestito  esclusivamente  o   quasi
esclusivamente per amministrare o fornire  benefici  pensionistici  e
prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che  e'
regolamentato in quanto tale da  detto  Stato  o  da  una  delle  sue
suddivisioni politiche o autorita' locali, o 
      (ii)  che  e'  stabilito  e  gestito  esclusivamente  o   quasi
esclusivamente per investire fondi a beneficio di entita' o organismi
di cui alla lettera (i). 
  2. Per  l'applicazione  delle  disposizioni  della  Convenzione  in
qualunque momento da parte di uno Stato  contraente,  le  espressioni
ivi non definite hanno, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una
diversa interpretazione, il signiticato che a esse e'  attribuito  in
quel momento dalla legislazione di  detto  Stato  relativamente  alle
imposte cui la Convenzione si applica,  prevalendo  ogni  significato
attribuito  dalle  leggi  fiscali  applicabili  di  detto  Stato  sul
significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di  detto
Stato.