(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
  1. Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione  "stabile
organizzazione" designa una sede fissa  di  affari  per  mezzo  della
quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
  2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
    a) una sede di direzione; 
    b) una succursale; 
    c) un ufficio; 
    d) un'officina; 
    e) un laboratorio; e 
    f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava  o  altro
luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali. 
  3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche: 
    a) un cantiere, un progetto di  costruzione,  di  assemblaggio  o
installazione o le attivita' di supervisione ad  essi  collegate,  ma
solo se la durata di tale cantiere, progetto o  attivita'  oltrepassa
183 giorni; 
    b)  la  prestazione  di  servizi,  ivi  compresi  i  servizi   di
consulenza,  da  parte  di  un'impresa  tramite  dipendenti  o  altro
personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma  soltanto  quando  le
attivita' di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o  un
progetto correlato)  all'interno  di  uno  Stato  contraente  per  un
periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo
di dodici mesi che  inizi  o  termini  nel  corso  dell'anno  fiscale
considerato. 
  4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non
si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
    a) si fa uso di un'installazione ai soli  fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
    b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono  immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono  immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
    d) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
    e) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attivita'; 
    f)  una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  per   qualsiasi
combinazione di attivita' di cui alle lettere da (a) a (e), 
    a condizione che tale attivita' o, nel caso di cui  alla  lettera
f), l'attivita' complessiva  della  sede  fissa  di  affari,  sia  di
carattere preparatorio o ausiliario. 
  4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa  di  affari  che
viene utilizzata o gestita da  un'impresa  se  la  stessa  impresa  o
un'impresa strettamente correlata svolge  attivita'  d'impresa  nella
stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e 
    a)  quella  sede   o   altra   sede   costituisce   una   stabile
organizzazione per l'impresa o l'impresa  strettamente  correlata  ai
sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure 
    b) l'attivita' complessiva risultante  dalla  combinazione  delle
attivita' svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla  stessa
impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi,  non  e'  di
carattere preparatorio o ausiliario, 
  a condizione che le attivita' d'impresa svolte  dalle  due  imprese
nella stessa sede, o dalla  stessa  impresa  o  imprese  strettamente
correlate nelle due sedi, costituiscano  funzioni  complementari  che
fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente. 
  5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma  fatte  salve
le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in  uno  Stato
contraente  per  conto  di  un'impresa  e,  in  tal  modo,   conclude
abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che
porta alla conclusione di contratti. che sono  regolarmente  conclusi
senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e  detti  contratti
sono 
    a) in nome dell'impresa, o 
    b) per il trasferimento della proprieta', o  per  la  concessione
del diritto d'uso, di beni di tale impresa  o  che  l'impresa  ha  il
diritto di utilizzare, o 
    c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa, 
  si considera che tale impresa abbia una stabile  organizzazione  in
quello Stato contraente in relazione  ad  ogni  attivita'  intrapresa
dalla suddetta persona  per  l'impresa,  salvo  il  caso  in  cui  le
attivita' di detta persona  siano  limitate  a  quelle  indicate  nel
paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede  fissa  di
affari, non permetterebbero di  considerare  questa  sede  fissa  una
stabile  organizzazione  ai  sensi  delle   disposizioni   di   detto
paragrafo. 
  6. Il paragralo 5 non si applica quando la persona  che  agisce  in
uno  Stato  contraente  per  conto  di  un'impresa  dell'altro  Stato
contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato contraente  in
qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di
tale  ordinaria  attivita'.  Tuttavia,  quando  una  persona   agisce
esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese
alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata
un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo  in  relazione
ad alcuna di tali imprese. 
  7. Il fatto che una societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato contraente (a mezzo di una stabile  organizzazione  oppure  no)
non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. 
  8. Ai fini del  presente  Articolo,  una  persona  e'  strettamente
correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte
le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono  sotto
il controllo delle stesse  persone  o  imprese.  In  ogni  caso,  una
persona o un'impresa e' considerata  strettamente  correlata  ad  una
impresa se una possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per
cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di  una  societa',
piu' del 50 per cento del totale dei diritti di  voto  e  del  valore
delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o
se   un'altra   persona   o   impresa   possiede,   direttamente    o
indirettamente, piu' del 50 per cento della  partecipazione  (o,  nel
caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di
voto e del valore delle azioni della societa' o della  partecipazione
nella societa') nella persona e nell'impresa.