ARTICOLO 16 -- Firma 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985, prima della data di apertura alla firma della Presente Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Nessuno Stato Parte della Convenzione No. 120 puo' depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione a meno che non abbia gia' denunciato la suddetta convenzione o simultaneamente la denunci. 4. Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione in conformita' con il paragrafo precedente, uno Stato Contraente puo' dichiarare che continuera' ad applicare la Convenzione No. 120 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione in base alle disposizioni dell'Articolo 17.1.