(Traduzione non ufficiale-art. 16)
  ARTICOLO 16 -- Firma 
 
  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati  membri
del Consiglio d'Europa, degli Stati Parte della Convenzione Culturale
Europea e di qualsiasi Stato non membro del  Consiglio  d'Europa  che
abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e  i  disordini
degli spettatori durante  le  manifestazioni  sportive,  segnatamente
nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo
il 19 agosto 1985, prima della data  di  apertura  alla  firma  della
Presente Convenzione. 
  2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica,  accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  3. Nessuno Stato Parte della Convenzione No. 120 puo' depositare il
proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione a meno che
non abbia gia' denunciato la suddetta convenzione  o  simultaneamente
la denunci. 
  4. Nel momento in cui deposita il proprio  strumento  di  ratifica,
accettazione  o  approvazione  in  conformita'   con   il   paragrafo
precedente, uno Stato Contraente puo' dichiarare che  continuera'  ad
applicare la Convenzione No. 120 fino  all'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione in base alle disposizioni dell'Articolo 17.1.