(Traduzione non ufficiale-art. 18)
  ARTICOLO 18 -- Accesso da Stati non membri 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, dovo aver consultato  le  Parti,
puo' invitare qualsiasi Stato non membro del  Consiglio  d'Europa  ad
accedere alla Convenzione con una decisione presa  dalla  maggioranza
prescritta all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio  d'Europa  e
con voto unanime dei rappresentanti delle Parti Contraenti titolate a
sedere nel Comitato dei Ministri. 
  2. Con riguardo a qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in
vigore il primo giorno del mese successivo al termine di  un  periodo
di un mese a partire  dalla  data  di  deposito  dello  strumento  di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  3. Una Parte che non e' membro del Consiglio d'Europa  contribuisce
al finanziamento del Comitato  sulla  Sicurezza  Fisica  e  Sicurezza
Pubblica per gli Eventi Sportivi secondo le modalita'  stabilite  dal
Comitato dei Ministri.