ARTICOLO 18 -- Accesso da Stati non membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dovo aver consultato le Parti, puo' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prescritta all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle Parti Contraenti titolate a sedere nel Comitato dei Ministri. 2. Con riguardo a qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Una Parte che non e' membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi secondo le modalita' stabilite dal Comitato dei Ministri.