(Traduzione non ufficiale-art. 20)
  ARTICOLO 20 -- Applicazione territoriale 
 
  1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito  del
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
specificare il territorio o i territori  in  cui  la  Convenzione  si
applica. 
  2. In qualsiasi momento successivo, qualsiasi Parte  puo',  tramite
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a
qualsiasi  altro  territorio  specificato  nella  dichiarazione.  Con
riguardo a questo territorio, la Convenzione entra in vigore il primo
giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese  dalla
data  di  ricezione  della  suddetta  dichiarazione  da   parte   del
Segretario Generale. 
  3. Qualsiasi dichiarazione resa secondo i due  precedent  paragrafi
puo',  con  riguardo  a   qualsiasi   territorio   menzionato   nella
dichiarazione,  essere  ritirata  con  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale. Tale ritiro diventa effettivo  il  primo  giorno
del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi  dalla  data
di ricezione della notifica da parte dei Segretario Generale.