ARTICOLO 20 -- Applicazione territoriale 1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui la Convenzione si applica. 2. In qualsiasi momento successivo, qualsiasi Parte puo', tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Con riguardo a questo territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsiasi dichiarazione resa secondo i due precedent paragrafi puo', con riguardo a qualsiasi territorio menzionato nella dichiarazione, essere ritirata con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro diventa effettivo il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dei Segretario Generale.