(Convenzione 190-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti
nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base
alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a  persone  che  lavorino
indipendentemente  dallo   status   contrattuale,   le   persone   in
formazione, inclusi i tirocinanti e  gli  apprendisti,  i  lavoratori
licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un  impiego  e  i
candidati a un lavoro, e  individui  che  esercitino  l'autorita',  i
doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro. 
    2. La presente Convenzione si applica  a  tutti  i  settori,  sia
privati che pubblici, nell'economia  formale  e  informale,  in  aree
urbane o rurali.