(Convenzione 190-art. 3)
                             Articolo 3 
 
    La presente Convenzione si applica alla violenza e alle  molestie
nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione  di  lavoro,  in
connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro: 
      a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici  e  privati
laddove questi siano un luogo di lavoro; 
      b) in luoghi in cui il lavoratore riceve  la  retribuzione,  in
luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di
utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi; 
      c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o
attivita' sociali correlate con il lavoro; 
      d) a seguito di comunicazioni di lavoro,  incluse  quelle  rese
possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
      e) all'interno di alloggi messi a disposizione  dai  datori  di
lavoro; 
      f) durante gli spostamenti per  recarsi  al  lavoro  e  per  il
rientro dal lavoro.