(Convenzione-art. 10)
 
           Articolo 10 - Equilibrio generale degli scambi 
 
  1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve  essere
mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia  l'ammontare
complessivo degli investimenti, sia le  partecipazioni  artistiche  e
tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione. 
  2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di  tempo,  un
deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o piu' Parti,  puo'
subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al  ripristino
dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o  tali
Parti.