Articolo 11 - Entrata e soggiorno Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonche' degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l'entrata e il soggiorno, nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.