(Convenzione-art. 11)
 
                  Articolo 11 - Entrata e soggiorno 
 
  Nel quadro della  legislazione  e  della  regolamentazione  nonche'
degli obblighi internazionali  in  vigore,  ciascuna  Parte  facilita
l'entrata e il soggiorno, nonche'  la  concessione  dei  permessi  di
lavoro sul suo territorio al  personale  tecnico  e  artistico  delle
altre Parti che  partecipano  alla  coproduzione.  Inoltre,  ciascuna
Parte consente l'importazione  temporanea  e  la  riesportazione  del
materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere
cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.