Articolo 9 - Coproduzioni finanziarie 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformita' alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti: a includono una o piu' partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione; b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far si' che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese; c aiutano a promuovere la diversita' culturale e il dialogo interculturale; e d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate. 2 Il regime di coproduzione sara' accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorita' competenti, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10 riportato qui di seguito.