(Convenzione-art. 9)
 
                Articolo 9 - Coproduzioni finanziarie 
 
  1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformita' alle
disposizioni specifiche e ai limiti  fissati  nelle  disposizioni  in
vigore  nelle  Parti,  possono  essere  ammesse  al  beneficio  della
presente Convenzione le coproduzioni che rispondono  alle  condizioni
seguenti: 
    a includono una o piu' partecipazioni minoritarie che  potrebbero
essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di
coproduzione, a condizione che ciascuna  Parte  nazionale  abbia  una
quota non inferiore al 10% e  non  superiore  al  25%  dei  costi  di
produzione; 
    b  includono  un  coproduttore  maggioritario  che  apporti   una
partecipazione tecnica  e  artistica  effettiva  e  che  soddisfi  le
condizioni richieste per far si' che  l'opera  cinematografica  venga
riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese; 
    c aiutano a promuovere  la  diversita'  culturale  e  il  dialogo
interculturale; e 
    d  sono  oggetto  di  contratti  di  coproduzione  che  implicano
disposizioni relative alla ripartizione delle entrate. 
  2 Il regime  di  coproduzione  sara'  accordato  alle  coproduzioni
finanziarie solo dopo l'autorizzazione, concessa caso per caso  dalle
autorita' competenti, tenuto conto delle  disposizioni  dell'articolo
10 riportato qui di seguito.