(Allegato-art. 10)
Articolo 10 - Distruzione e danni 
 
1. Ciascuna Parte  provvede  a  rendere  reati  nel  suo  ordinamento
interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: 
   a. la distruzione o il danneggiamento illegale di  beni  culturali
      mobili o immobili, indipendentemente dalla proprieta'  di  tali
      beni; 
   b. la rimozione illegale,  in  tutto  o  in  parte,  di  qualsiasi
      elemento di beni  culturali  mobili  o  immobili,  al  fine  di
      importare, esportare o immettere sul mercato tale  elemento  in
      une delle circostanze descritte agli articoli 5, 6  e  8  della
      presente Convenzione. 
 
2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio
strumento  di  ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione   o
dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto
di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo
solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene
culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene
culturale o con il consenso del proprietario.