(Allegato-art. 11)
Articolo 11 - Concorso e tentativo 
 
1. Ciascuna Parte provvede affinche' il concorso nella commissione di
un reato di cui alla presente Convenzione  costituisca  anch'esso  un
reato ai sensi del diritto interno. 
 
2. Ciascuna Parte provvede affinche' il tentativo,  posto  in  essere
con intenzionalita', di commettere uno dei reati di cui alla presente
Convenzione,  ad  eccezione  di  quelli  definiti   all'articolo   4,
paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca  anch'esso  un
reato secondo la legge nazionale. 
 
3. Ogni Stato puo', al momento  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento  di  ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione   o
dell'adesione,  con  una  dichiarazione  indirizzata  al   Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto
di non applicare o di applicare solo  in  alcuni  casi  o  condizioni
specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo  per
i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.