Articolo 11 - Concorso e tentativo 1. Ciascuna Parte provvede affinche' il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno. 2. Ciascuna Parte provvede affinche' il tentativo, posto in essere con intenzionalita', di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.