(Allegato-art. 12)
Articolo 12 - Giurisdizione 
 
1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare  la  sua
giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il
reato e' commesso: 
   a. nel suo territorio; 
   b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte; 
   c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione  di
      tale Parte o 
   d. da uno dei suoi cittadini. 
 
2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare  la  sua
giurisdizione su qualsiasi reato di cui  alla  presente  Convenzione,
quando il reo e' presente  nel  suo  territorio  e  non  puo'  essere
estradato in un altro Stato,  esclusivamente  sulla  base  della  sua
nazionalita'. 
 
3. Ogni Stato puo', al momento  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento  di  ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione   o
dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto
di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le
norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera  d.,  del  presente
articolo. 
 
4. Se piu' Parti richiedono di esercitare la  loro  giurisdizione  su
uno  stesso  reato  di  cui  alla  presente  Convenzione,  le   Parti
interessate, se del caso, si consultano per  stabilire  chi  di  loro
abbia la competenza piu' appropriata per l'azione giudiziaria. 
 
5. Fatta salva la normativa generale del diritto  internazionale,  la
presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale  esercitata
da una parte in conformita' della legislazione nazionale.