Articolo 12 - Giurisdizione 1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato e' commesso: a. nel suo territorio; b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte; c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o d. da uno dei suoi cittadini. 2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo e' presente nel suo territorio e non puo' essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalita'. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo. 4. Se piu' Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza piu' appropriata per l'azione giudiziaria. 5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformita' della legislazione nazionale.