(Allegato-art. 13)
Articolo 13 - Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
1. Ciascuna Parte provvede affinche' le  persone  giuridiche  possano
essere  ritenute  responsabili  per  reati  di  cui   alla   presente
Convenzione, quando commessi a loro vantaggio  da  qualsiasi  persona
fisica che abbia agito individualmente o  come  parte  di  un  organo
della persona giuridica e che abbia,  con  riferimento  alla  persona
giuridica, un ruolo di guida basato su: 
   a. un potere di rappresentanza della persona giuridica; 
   b. l'autorita'  di  prendere  decisioni  a  nome   della   persona
      giuridica; 
   c. l'autorita'  di  esercitare  il  controllo  all'interno   della
      persona giuridica. 
 
2. Oltre ai casi  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,
ciascuna Parte provvede affinche' una persona giuridica possa  essere
ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di  controllo
da parte di una persona fisica di cui al  paragrafo  1  del  presente
articolo che agisca sotto la  sua  autorita'  ha  reso  possibile  la
commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a  vantaggio
di detta persona giuridica. 
 
3. Conformemente ai  principi  propri  dell'ordinamento  di  ciascuna
Parte, la  responsabilita'  di  una  persona  giuridica  puo'  essere
penale, civile o amministrativa. 
 
4. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita'  penale  di
una persona fisica che abbia commesso il reato.