Articolo 14 - Sanzioni e misure 1. Ciascuna Parte provvede affinche' i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravita' del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b. e c)., della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della liberta' che possono dare luogo all'estradizione. 2. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali: a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attivita' commerciale; b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici; c. la messa sotto controllo giudiziario; d. un ordine giudiziario di liquidazione. 3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di: a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione; b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi. 4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale e' stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non e' piu' necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione.