(Allegato-art. 14)
Articolo 14 - Sanzioni e misure 
 
1. Ciascuna Parte provvede affinche' i reati  di  cui  alla  presente
Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravita'
del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati  di  cui
all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1,
lettere b. e c)., della  presente  Convenzione,  anche  sanzioni  che
comportano la  privazione  della  liberta'  che  possono  dare  luogo
all'estradizione. 
 
2. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone  giuridiche  ritenute
responsabili ai sensi dell'articolo  13  della  presente  Convenzione
siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e  dissuasive,  che
comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed  eventualmente
altre misure quali: 
   a. l'esclusione    temporanea    o    permanente    dall'esercizio
      dell'attivita' commerciale; 
   b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici; 
   c. la messa sotto controllo giudiziario; 
   d. un ordine giudiziario di liquidazione. 
 
3. Ciascuna Parte prende  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire
il sequestro e la confisca di: 
   a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla  presente
      Convenzione; 
   b. proventi  derivanti  da  tali  reati  o  beni  il  cui   valore
      corrisponde a tali proventi. 
 
4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale e' stato sequestrato  nel
corso di un procedimento penale, ma non e' piu'  necessario  ai  fini
del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo
diritto penale procedurale o  altra  legge  nazionale  o  i  trattati
internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo
Stato che lo aveva  designato,  classificato  o  definito  come  bene
culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione.