Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si e' svolto; b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato; c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformita' all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.