(Allegato-art. 4)
Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali 
 
1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato  nel  proprio  ordinamento
interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: 
   a. lo scavo in terreni o sott'acqua  con  il  fine  di  trovare  e
      rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla
      legge dello Stato in cui lo scavo si e' svolto; 
   b. la rimozione e la detenzione di beni  culturali  a  seguito  di
      scavi avvenuti  senza  l'autorizzazione  prevista  dalla  legge
      dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato; 
   c. la detenzione illegale di  beni  culturali  mobili  ottenuti  a
      seguito di scavi  avvenuti  in  conformita'  all'autorizzazione
      richiesta dalla legge dello Stato in  cui  lo  scavo  e'  stato
      effettuato. 
 
2. Ogni Stato puo', al momento  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento  di  ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione   o
dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto
di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.