Articolo 6 - Esportazione illegale 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione e' vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed e' commessa intenzionalmente. 2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.