(Allegato-art. 7)
Articolo 7 - Acquisizione 
 
1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione  di  beni
culturali mobili rubati  ai  sensi  dell'articolo  3  della  presente
Convenzione  o  ottenuti  a  seguito   di   scavi,   importazioni   o
esportazioni nelle circostanze descritte negli  articoli  4,  5  o  6
della presente  Convenzione  costituisca  un  reato  secondo  la  sua
legislazione nazionale, quando  la  persona  e'  a  conoscenza  della
provenienza illecita del bene. 
 
2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare
le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1
del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in  cui  la
persona avrebbe dovuto conoscere la  provenienza  illegale  del  bene
culturale  se  avesse  esercitato  la  dovuta   cura   e   attenzione
nell'acquisto di quel bene.