Articolo 7 - Acquisizione 1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona e' a conoscenza della provenienza illecita del bene. 2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.