Articolo 8 - Immissione sul mercato 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale. 2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.