(Allegato-art. 8)
Articolo 8 - Immissione sul mercato 
 
1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione  sul  mercato
di beni culturali  mobili  rubati  ai  sensi  dell'articolo  3  della
presente Convenzione o ottenuti a seguito di  scavi,  importazioni  o
esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della
presente Convenzione, qualora  la  persona  sia  a  conoscenza  della
provenienza illecita del bene culturale. 
 
2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare
le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1
del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in  cui  la
persona avrebbe dovuto conoscere la  provenienza  illegale  del  bene
culturale  se  avesse  esercitato  la  dovuta   cura   e   attenzione
nell'immettere quel bene sul mercato.