(Convenzione - art. 13)
    



                       Articolo 13
           Velocita' e distanza tra veicoli
1.   Ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare
padrone  del  proprio  veicolo  in  modo  da  potersi conformare alle
esigenze della  prudenza  e  da  essere  costantemente  in  grado  di
effettuare  tutte  le  manovre  che gli competono. Deve, regolando la
velocita' del  proprio  veicolo,  tenere  costantemente  conto  delle
circostanze,  in  particolare  della  disposizione  dei luoghi, dello
stato della strada, dello stato del carico del proprio veicolo, delle
condizioni atmosferiche e dell'intensita' della circolazione, in modo
da poter arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di
visibilita'   verso   l'avanti,  nonche'  dinanzi  ad  ogni  ostacolo
prevedibile. Deve rallentare e,  se  necessario,  fermarsi  tutte  le
volte  che  le  circostanze  lo  esigano,  in  particolare  quando la
visibilita' non e' buona.
2.   Nessun conducente deve intralciare la  marcia  normale  degli
altri  veicoli  circolando,  senza  valida  ragione, ad una velocita'
anormalmente ridotta.
3.    Il conducente di un veicolo  che  circola  dietro  un  altro
veicolo  deve  lasciare  libera,  dietro quest'ultimo una distanza di
sicurezza sufficiente per poter evitare una  collisione  in  caso  di
rallentamento  brusco o di arresto improvviso del veicolo che lo pre-
cede.
4.     Fuori dei  centri  abitati,  allo  scopo  di  facilitare  i
sorpassi,  i  conducenti  di veicoli o di complessi di veicoli il cui
peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg (7.700  libbre),  e  la  cui
lunghezza  fuori tutto superi 10 metri (33 piedi) devono salvo quando
sorpassano o si accingono a sorpassare, mantenere tra i loro  veicoli
ed  i  veicoli  a  motore  che  li  precedono una distanza tale che i
veicoli che li  sorpassano  possano  servirsi  senza  pericolo  dello
spazio   lasciato   libero  davanti  al  veicolo  sorpassato.  Questa
disposizione non e' tuttavia applicabile quando  la  circolazione  e'
molto intensa ne' quando il sorpasso e' vietato. Inoltre:
a)      le  autorita'  competenti  possono  far beneficiare alcuni
convogli di deroghe a  questa  disposizione  o  rendere  quast'ultima
inapplicabile anche sulle strade in cui due corsie sono adibitie alla
circolazione nel senso in questione;
b)      le  Parti  contraenti  o le loro parti costitutive possono
fissare delle cifre diverse da quelle che sono indicate nel  presente
paragrafo per le caratteristiche dei veicoli in questione.
5.     Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato
come  un  impedimento  per  le  Parti  contraenti  o  le  loro  parti
costitutive a prescrivere dei limiti, generali o locali, di velocita'
per tutti i veicoli o per alcune categorie di veicoli o a prescrivere
su  alcune strade o su alcune categorie di strade sia delle velocita'
minime e massime, sia soltanto delle velocita' minime o massime, o  a
prescrivere degli intervalli minimi giustificati dalla presenza sulla
strada  di  alcune  categorie  di  veicoli che presentino un pericolo
particolare a causa specialmente del loro peso o del loro carico.