(Convenzione - art. 15)
    


                          Articolo 15
      Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi
              regolari di trasporto pubblico
Si  raccomanda  che  la  legislazioni nazionali prevedano che, nei
centri abitati allo scopo di facilitare la circolazione  dei  veicoli
dei  servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri
veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo
17 della presente Convenzione rallentino e se necessario  si  fermino
per  consentire  che  i  veicoli  di trasporto pubblico effettuino la
manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza delle fermate
segnalate  come  tali.  Le  disposizioni  cosi  emanate  dalle  Parti
contraenti  o  dalle  loro  parti costitutive non modificano in alcun
modo l'obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico  di
adottare,  dopo aver annunciato a mezzo degli indicatori di direzione
la loro intenzione di rimettersi in moto, le  precauzioni  necessarie
per evitare ogni rischio di incidente.