(Convenzione - art. 25)
    


                         Articolo 25
          Autostrade e strade di carattere simile
1.     Sulle autostrade e,  se  la  legislazione  nazionale  cosi'
dispone, sulle strade speciali di accesso alle autostrade e di uscita
dalle autostrade:
a)      la  circolazione  e'  vietata  ai pedoni, agli animali, ai
velocipedi, ai ciclomotori se non sono assimilati ai motocicli  ed  a
tutti  i  veicoli  diversi  dagli  autoveicoli  e  dai loro rimorchi,
nonche' agli autoveicoli ed ai  loro  rimorchi  che  non  siano,  per
costruzione,   suscettibili   di  raggiungere  su  strada  piana  una
velocita' stabilita dalla legislazione nazionale,
b)   e' vietato ai conducenti:
i)   fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi  di  sosta
segnalati;  in  caso  di  immobilizzazione  forzata  di un veicolo il
conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche
fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve  segnalare
immediatamente  a  distanza  la  presenza  del  veicolo  per avvisare
sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano;
ii)   fare conversione a  U,  o  retromarcia,  o  penetrare  sulla
striscia  di  terreno centrale, compresi i raccordi colleganti le due
carreggiate tra loro.
2.   I conducenti che si immettono in un'autostrada debbono:
a)    se non esiste una corsia di accelerazione  che  prolunga  la
strada  di  accesso,  cedere  il  passaggio  ai veicoli che circolano
sull'autostrada;
b)     se esiste una  corsia  di  accelerazione,  inoltrarvisi  ed
immettersi   nella   circolazione   dell'autostrada   rispettando  le
prescrizioni dei paragrafi 1 e  3  dell'articolo  14  della  presente
Convenzione.
3.    il conducente che lascia l'autostrada deve, sufficientemente
in anticipo, inoltrarsi nella corsia di  circolazione  corrispondente
all'uscita  dall'autostrada ed immettersi al piu' presto sulla corsia
di decelerazione, se esiste.
4.    per l'applicazione dei paragrafi  1,  2  e  3  del  presente
articolo,  sono  assimilate alle autostrade le altre strade riservate
alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come  tali  e
nelle quali le proprieta' laterali non hanno accesso.