(Convenzione - art. 32)
    


                          Articolo 32
           Illuminazione: prescrizioni generali
1.      Ai  sensi del presente articolo, il termine "notte" indica
l'intervallo fra il tramonto e l'alba, nonche' gli altri  momenti  in
cui  la  visibilita' e' insufficiente, a causa per esempio di nebbia,
di nevicata, di forte pioggia, o di passaggio entro una galleria.
2.   Di notte:
a)   ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a  due  ruote
senza  carrozzetta  che si trovi su di una strada deve mostrare verso
l'avanti almeno due luci bianche o giallo-selettivo e verso il dietro
un  numero  pari  di  luci  rosse,  conformemente  alle  prescrizioni
previste per gli autoveicoli ai paragrafi 23 e 24 dell'allegato 5; le
legislazioni  nazionali  possono, tuttavia, autorizzare delle luci di
posizione arancioni verso  l'avanti.  Le  disposizioni  del  presente
comma  si  applicano ai complessi formati da un veicolo a motore e da
uno o piu' rimorchi, in questo caso le luci  rosse  debbono  trovarsi
sulla  parte  posteriore  dell'ultimo  rimorchio; i rimorchi ai quali
sono applicabili le disposizioni del  paragrafo  30  dell'allegato  5
della  presente  Convenzione debbono mostrare, verso l'avanti, le due
luci bianche di cui  essi  debbono  essere  muniti  in  virtu'  delle
disposizioni di detto paragrafo 30.
b)  Ogni  veicolo o complesso di veicoli al quale non si applicano
le disposizioni del comma a) del presente paragrafo e che si trovi su
di una strada, deve avere almeno una luce bianca  o  giallo-selettivo
verso l'avanti ed almeno una luce rossa verso il dietro; allorche' vi
e'  soltanto una luce verso l'avanti o una luce verso il dietro, tale
luce deve essere posta sull'asse del veicolo o  dal  lato  opposto  a
quello  corrispondente  al  senso della circolazione; per i veicoli a
trazione animale ed i carretti a mano, il dispositivo che emette tali
luci puo' essere portato dal conducente o da  un  accompagnatore  che
cammina su tale lato del veicolo.
3.   Le luci previste al paragrafo 2 del presente articolo debbono
essere  tali  da  segnalare  chiaramente il veicolo agli altri utenti
della strada; la luce anteriore e  la  luce  posteriore  non  debbono
essere  emesse dalla stessa lampada o dallo stesso dispositivo a meno
che le caratteristiche del veicolo, in  particolare  la  sua  modesta
lunghezza,   siano   tali   che   questa  prescrizione  possa  essere
soddisfatta in tali condizioni.
4.a) in deroga alle disposizioni  del  paragrafo  2  del  presente
articolo,
i)      le  disposizioni  di  tale paragrafo 2 non si applicano ai
veicoli fermi o in sosta su di una strada illuminata in modo tale che
essi siano chiaramente visibili ad una distanza sufficiente;
ii)   i veicoli a motore che  non  superino  6  m  (20  piedi)  di
lunghezza  e  2  m (6 piedi e 6 pollici) di larghezza ed ai quali non
sia agganciato alcun veicolo, potranno, in caso di fermata o di sosta
su di una strada all'interno di un centro abitato, mostrare  soltanto
una   luce  posta  sul  lato  del  veicolo  opposto  al  bordo  della
carreggiata lungo il quale il veicolo e' fermo o in sosta; tale  luce
sara'  bianca o arancione verso l'avanti e rossa o arancione verso il
dietro;
iii) le disposizioni del comma b) di  detto  paragrafo  2  non  si
applicano  ne'  ai  velocipedi  a due ruote, ne' ai ciclomotori a due
ruote, ne' ai motocicli a due ruote senza carrozzetta  non  provvisti
di batteria, allorche' sono fermi o in sosta all'interno di un centro
abitato sul bordo della carreggiata;
b)      inoltre,  la  legislazione  nazionale puo' accordare delle
deroghe alle disposizioni del presente articolo per:
i)   i veicoli fermi o in sosta in  luoghi  appositi  fuori  della
carreggiata;
ii)    i veicoli fermi o in sosta in strade residenziali in cui la
circolazione e' poco intensa;
5.    In nessun caso, un veicolo dovra'  mostrare  verso  l'avanti
delle  luci,  dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti
rossi, verso il dietro, delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei
materiali rifrangenti bianchi o giallo-selettivo; questa disposizione
non si applica ne' all'uso dei proiettori bianchi o  giallo-selettive
di  retromarcia  ne'  alla rifrangenza delle cifre o delle lettere di
colore chiaro delle targhe di immatricolazione posteriori, dei  segni
distintivi   o   degli   altri   marchi  distintivi  richiesti  dalla
legislazione nazionale, ne' alla  rifrangenza  del  fondo  chiaro  di
dette  targhe o segni, ne' alle luci rosse girevoli o lampeggianti di
determinati veicoli prioritari.
6.    Le Parti contraenti o le  loro  parti  costitutive  possono,
nella  misura  in  cui li ritengano possibile, senza compromettere la
sicurezza  della  circolazione,  accordare  nella  loro  legislazione
nazionale delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per:
a)   i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano;
b)    i veicoli di forma o di natura particolare impiegati a scopi
ed in condizioni particolari.
7. Nulla nella presente Convenzione potra' essere  interpretato  come
un  impedimento per la legislazione nazionale ad imporre ai gruppi di
pedoni condotti da  una  guida  o  formanti  un  corteo,  nonche'  ai
conducenti  di animali, isolati o in greggi, o di animali da tiro, da
soma o da sella, di  mostrare,  quando  circolano  sulla  carreggiata
nelle  circostanze  indicate al paragrafo 2 b) del presente articolo,
un dispositivo rifrangente o una luce; la luce riflessa o emessa deve
essere  allora  sia  bianca o giallo-selettivo verso l'avanti e rossa
verso il dietro, sia arancione verso ambedue le direzioni.