(Convenzione - art. 7)
    

                         Articolo 7
                       Regole generali
     
1.      Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento
che possa costituire un pericolo o un ostacolo per  la  circolazione,
mettere  in  pericolo le persone o provocare un danno alle proprieta'
pubbliche o private.
2.   Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli
utenti della strada debbano evitare di disturbare la  circolazione  o
di   rischiare   di   renderla   pericolosa   gettando,  deponendo  o
abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro
ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non  hanno  potuto
evitare  di  creare  un  ostacolo  o  un pericolo debbono prendere le
misure necessarie per rimuoverlo al piu' presto possibile  e  se  non
possono  rimuoverlo  immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti
della strada.