(Convenzione - art. 8)
    

                     Articolo 8
                     Conducenti
     
1.    Ogni veicolo in movimento o ogni  complesso  di  veicoli  in
movimento deve avere un conducente.
2.   Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli
animali  da  carico  gli  animali  da  traino  o  da  sella,  e salvo
eventualmente nelle zone particolarmente  segnalate  all'entrata,  il
bestiame isolato o in greggi debbano avere un conducente.
3.      Ogni  conducente  deve  possedere  le  qualita'  fisiche e
psichiche necessarie ed essere in  stato  fisico  e  mentale  atto  a
condurre.
4.  Ogni conducente di veicolo a motore deve avere le cognizioni e
l'abilita' necessarie per la guida del veicolo;  questa  disposizione
non  e' tuttavia di ostacolo all'apprendimento della guida secondo la
legislazione nazionale.
5.    Ogni conducente deve avere costantemente  il  controllo  del
proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali.