(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                     Disposizioni complementari 
 
  § 1 Due o piu' Stati membri oppure due o piu' trasportatori possono
decidere   di   comune   accordo   disposizioni   complementari   per
l'esecuzione delle Regole uniformi CIV e delle  Regole  uniformi  CIM
senza tuttavia derogare a tali Regole uniformi. 
  § 2 Le disposizioni complementari di cui al § 1 entrano in vigore e
sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dalle prescrizioni
di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari  degli  Stati  e  la
loro  entrata  in  vigore  sono  comunicate  al  Segretario  generale
dell'Organizzazione, il quale notifica tali informazioni  agli  altri
Stati membri.