(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                          Diritto nazionale 
 
  § 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione,  si
terra' conto del suo carattere  di  diritto  internazionale  e  della
necessita' di favorire l'uniformita'. 
  § 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione,  e'  applicabile
il diritto nazionale. 
  § 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato  in  cui
l'avente diritto fa  valere  i  propri  diritti,  incluse  le  regole
relative al conflitto di leggi .