(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                           Unita' di conto 
 
  § 1 L'unita' di conto prevista dalle Appendici  e'  il  Diritto  di
emissione speciale come definito dal Fondo monetario internazionale2. 
  § 2 Il valore, nel Diritto  di  emissione  speciale,  della  moneta
nazionale di uno Stato membro che e' anche membro del Fondo monetario
internazionale, e' calcolato secondo il metodo  applicato  dal  Fondo
monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. 
  § 3 Il valore, nel Diritto  di  emissione  speciale,  della  moneta
nazionale di uno Stato membro che non e' membro del  Fondo  monetario
internazionale, e' calcolato secondo modalita' determinate  da  detto
Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta  nazionale  un  valore
reale  il  piu'  vicino   possibile   a   quello   che   risulterebbe
dall'applicazione del paragrafo 2. 
  § 4 Gli Stati membri, ogni qualvolta  avvenga  un  cambiamento  nel
loro metodo di calcolo o  nel  valore  della  loro  moneta  nazionale
rispetto all'unita' di conto, comunicano al  Segretario  generale  il
loro metodo di calcolo in conformita' al  paragrafo  3.  Quest'ultimo
notifica tali informazioni agli Stati membri. 
  § 5 Un ammontare espresso in unita' di conto  e'  convertito  nella
moneta nazionale dello Stato del tribunale adito. La  conversione  si
effettua secondo il valore della  moneta  corrispondente  nel  giorno
della decisione giudiziaria o nel giorno concordato dalle parti.