(all. 36 - art. 1)
                               Art. 36.
   Le    forniture    aventi    altri    particolari   requisiti   di
identificazione,  che  al  collaudo  risultassero  difettose,  od  in
qualsiasi   modo  non  rispondenti  alle  prescrizioni  del  presente
capitolato e delle ordinazioni e comunque non  utilizzabili,  saranno
rifiutate al collaudo o sottoposte a svalutazioni.
   Il  carico  della  merce,  qualunque  sia  il  mezzo  usato per la
spedizione, deve essere fatto con tutta la cura possibile per evitare
che la carta si danneggi.
   I  colli  delle  carte  in risme non dovranno in alcun caso essere
collocati verticalmente, ma il trasporto ed  il  deposito  nei  carri
ferroviari e negli autocarri dovra' essere fatto orizzontalmente allo
scopo di evitare aggrinzamenti o ondulazioni.
   La merce deteriorata per negligenza ed insufficiente imballaggio o
per difettoso collocamento nei mezzi  di  trasporto  sara'  rifiutata
come merce scartata al collaudo a tutto danno del fornitore.