(all. 37 - art. 1)
                               Art. 37.
   Per  quanto non previsto nelle presenti prescrizioni tecniche ed a
completamento delle disposizioni in esse contenute, si fa riferimento
alle  norme in materia riportate nel capitolato di oneri generali per
le forniture da eseguire per conto del Provveditorato generale  dello
Stato, approvato con decreto ministeriale 28 ottobre 1985.