(Protocollo addizionale-art. 1)
Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  sul   trasferimento   dei
                             condannati 
 
  Preambolo 
  Gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  e  gli  altri  Stati,
firmatari  del  presente  Protocollo,  nell'intento   di   facilitare
l'applicazione della Convenzione sul  trasferimento  dei  condannati,
aperta alla firma il 21 marzo 1983  a  Strasburgo  (di  seguito:  «la
Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa
enunciati, di servire gli  interessi  di  una  buona  amministrazione
della  giustizia  e  di  favorire  il   reinserimento   sociale   dei
condannati; 
  consapevoli del fatto che  molti  Stati  non  possono  estradare  i
propri cittadini; 
  considerato che e' altresi' opportuno completare la Convenzione  su
alcuni punti, hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                        Disposizioni generali 
 
  1. I termini e le espressioni utilizzati  nel  presente  Protocollo
devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. 
  2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella  misura
in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.