(Protocollo addizionale-art. 2)
                               Art. 2 
                Persone evase dallo Stato di condanna 
 
  1. Quando un cittadino di una Parte, che e' stato  oggetto  di  una
condanna definitiva pronunciata nel  territorio  di  un'altra  Parte,
tenta   di   sottrarsi   all'esecuzione    o    alla    continuazione
dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna,  rifugiandosi
nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la  pena,  lo
Stato di condanna puo'  chiedere  alla  prima  Parte  di  incaricarsi
dell'esecuzione di detta condanna. 
  2. Su richiesta dello Stato  di  condanna,  lo  Stato  d'esecuzione
puo', prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta,
o in attesa della decisione  relativa  a  tale  richiesta,  procedere
all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura  idonea
a garantire che esso rimanga nel suo  territorio  in  attesa  di  una
decisione relativa alla richiesta.  Le  domande  in  tal  senso  sono
accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4
della Convenzione. L'arresto a tale titolo del  condannato  non  puo'
comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso. 
  3. Per  il  trasferimento  dell'esecuzione  non  e'  necessario  il
consenso del condannato.