(Protocollo addizionale-art. 4)
                               Art. 4 
                     Firma ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli  Stati  membri
del  Consiglio  d'Europa  e  degli  altri   Stati   firmatari   della
Convenzione.  Esso  e'  sottoposto   a   ratifica,   accettazione   o
approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare,  accettare  o
approvare  il  presente  Protocollo  senza  avere  precedentemente  o
contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la  Convenzione.
Gli  strumenti  di  ratifica,  accettazione   o   approvazione   sono
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere  dalla
data di deposito del terzo  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione. 
  3. Per ogni Stato firmatario  che  depositera'  successivamente  lo
strumento di ratifica, accettazione  o  approvazione,  il  Protocollo
entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza  di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.