Art. 5 Adesione 1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.