(Protocollo addizionale-art. 5)
                               Art. 5 
                              Adesione 
 
  1. Ogni Stato non membro  che  ha  aderito  alla  Convenzione  puo'
aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 
  2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il  primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi  a
decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.