(Protocollo addizionale-art. 6)
                               Art. 6 
                      Applicazione territoriale 
 
  1. Ogni Stato puo',  al  momento  della  firma  o  al  momento  del
deposito  dello  strumento  di  ratifica,  accettazione  o  adesione,
indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. 
  2.  Ogni  Stato  contraente  puo',  in  qualsiasi   altro   momento
successivo, mediante  una  dichiarazione  indirizzata  al  Segretario
Generale  del  Consiglio  d'Europa,  estendere   l'applicazione   del
presente Protocollo  a  qualsiasi  altro  territorio  indicato  nella
dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore  il
primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre
mesi a decorrere dalla data di  ricevimento  della  dichiarazione  da
parte del Segretario Generale. 
  3. Ogni dichiarazione  fatta  in  applicazione  dei  due  paragrafi
precedenti  puo'  essere  ritirata,  per  quanto  riguarda  qualsiasi
territorio  indicato  in  tale   dichiarazione,   mediante   notifica
indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal  primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi  a
decorrere dalla data di  ricevimento  della  notifica  da  parte  del
Segretario Generale.