(Protocollo addizionale-art. 8)
                               Art. 8 
                              Denuncia 
 
  1. Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi  momento  denunciare  il
presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un  periodo  di  tre  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 
  3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad  essere  applicato
per l'esecuzione di  condanne  relative  a  persone  che  sono  state
trasferite conformemente alle disposizioni della  Convenzione  o  del
presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto. 
  4. La denuncia della Convenzione comporta di  diritto  la  denuncia
del presente Protocollo.