(Protocollo addizionale-art. 9)
                               Art. 9 
                              Notifiche 
 
  Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica  agli  Stati
membri del Consiglio d'Europa,  ad  ogni  Stato  firmatario,  a  ogni
Parte, nonche' a ogni altro Stato che sia stato invitato  ad  aderire
alla Convenzione: 
  a) tutte le firme; 
  b) il deposito di tutti gli strumenti  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
  c) tutte le date di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo
conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso; 
  d)  ogni  altro  atto,  dichiarazione,  notifica  o   comunicazione
relativi al presente Protocollo. 
  In fede di che, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo. 
  Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  depositato
negli archivi del Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa ne trasmettera' una  copia  autentica  a  ciascuno
Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari della
Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.