Art. 9 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonche' a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione: a) tutte le firme; b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso; d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.