Art. 10 DIRETTORE GENERALE 1. Il Direttore Generale sara' il principale dirigente della Societa' nonche' suo rappresentante legale. Il Direttore Generale sara' coadiuvato dai Direttori. Il Direttore Generale lavorera' in stretto rapporto con i Direttori in ogni campo di attivita'. 2. Il Direttore Generale e, dopo aver consultato il Direttore Generale stesso, i Direttori saranno nominati dal Consiglio per un periodo non superiore ai 5 anni. I loro contratti di impiego saranno approvati dal Consiglio e saranno firmati dal Presidente del Consiglio per conto della Societa'.