ART. 13 CONTRATTI 1. Il Consiglio nominera' un Comitato Acquisti composto da esperti nominati dalle Parti Contraenti fino ad un massimo di due ciascuna. 2. La procedura di assegnazione dei contratti per un valore di piu' di 300,000 Franchi francesi, o per un altro limite stabilito dal Consiglio, sara' la seguente: a) le decisioni sull'assegnazione dei contratti saranno prese solo dopo la valutazione delle offerte in gare che, di norma, includeranno almeno tre fornitori operanti nel territorio delle Parti Contraenti. I membri del Comitato Acquisti saranno informati degli inviti imminenti e potranno proporre fornitori che dovrebbero essere invitati a partecipare alla gara; b) i contratti saranno assegnati al fornitore che fa l'offerta piu' favorevole, purche' rispondente anche alle specifiche tecniche e di consegna. 3. Non potra' essere approvato alcun contratto del valore di piu' di tre milioni di franchi francesi, o di altro limite deciso dal Consiglio, senza l'approvazione del Comitato Acquisti. Non potra' essere assegnato alcun contratto del valore di piu' di 30 milioni di franchi francesi, o di altro limite stabilito dal Consiglio, senza l'approvazione del Consiglio stesso. 4. In casi eccezionali, il Consiglio puo' autorizzare deroga dalle suddette procedure. Il Direttore Generale fara' periodicamente una relazione al Comitato Acquisti ed al Consiglio in merito alla distribuzione dei contratti. Nel caso di un forte squilibrio fra il valore dei contratti assegnati ai vari Paesi delle Parti Contraenti e l'entita' dei rispettivi contributi, il Consiglio, su richiesta di una qualsiasi Parte Contraente, prendera' le opportune misure che saranno adottate dal Comitato Acquisti e dal Direttore Generale, tenendo conto del criterio del "juste retour".