(Allegato 1 Statuto-art. 13)
                               ART. 13 
                              CONTRATTI 
1. Il Consiglio nominera' un Comitato Acquisti  composto  da  esperti
nominati dalle Parti Contraenti fino ad un massimo di due ciascuna. 
2. La procedura di assegnazione dei contratti per un valore  di  piu'
di 300,000 Franchi francesi, o per  un  altro  limite  stabilito  dal
Consiglio, sara' la seguente: 
   a) le decisioni sull'assegnazione dei contratti saranno prese solo
dopo la valutazione delle offerte in gare che, di norma, includeranno
almeno tre fornitori operanti nel territorio delle Parti  Contraenti.
I  membri  del  Comitato  Acquisti  saranno  informati  degli  inviti
imminenti  e  potranno  proporre  fornitori  che  dovrebbero   essere
invitati a partecipare alla gara; 
   b) i contratti saranno assegnati al  fornitore  che  fa  l'offerta
piu' favorevole, purche' rispondente anche alle specifiche tecniche e
di consegna. 
3. Non potra' essere approvato alcun contratto del valore di piu'  di
tre milioni di  franchi  francesi,  o  di  altro  limite  deciso  dal
Consiglio, senza l'approvazione del  Comitato  Acquisti.  Non  potra'
essere assegnato alcun contratto del valore di piu' di 30 milioni  di
franchi francesi, o di altro limite stabilito  dal  Consiglio,  senza
l'approvazione del Consiglio stesso. 
4. In casi eccezionali, il Consiglio puo'  autorizzare  deroga  dalle
suddette procedure. Il Direttore Generale  fara'  periodicamente  una
relazione al  Comitato  Acquisti  ed  al  Consiglio  in  merito  alla
distribuzione dei contratti. Nel caso di un forte squilibrio  fra  il
valore dei contratti assegnati ai vari Paesi delle Parti Contraenti e
l'entita' dei rispettivi contributi, il Consiglio,  su  richiesta  di
una qualsiasi Parte Contraente, prendera'  le  opportune  misure  che
saranno adottate dal Comitato  Acquisti  e  dal  Direttore  Generale,
tenendo conto del criterio del "juste retour".